Data di scadenza o termine minimo di conservazione?
La "data di scadenza" è la data fino alla quale un alimento può considerarsi igienicamente idoneo al consumo (se tenuto in opportune condizioni di conservazione). Obbligatorio per i prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico – latte fresco, formaggi freschi, pasta fresca, carni fresche e prodotti della pesca freschi – con la dicitura "da consumarsi entro" seguita dal luogo di confezionamento, essa deve riportare il giorno, il mese ed eventualmente l'anno. Devono inoltre essere riportate le condizioni di conservazione e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale è stato determinato il periodo di validità.
Oltre la data di scadenza, l'alimento può costituire un pericolo per la salute pubblica a causa di probabili proliferazioni batteriche. Per questo motivo è assolutamente vietata per legge (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109) la vendita di prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.
Sui prodotti non rapidamente deperibili la data di scadenza é sostituita dal "Termine Minimo di
Conservazione" (TMC), espresso dalla dicitura “da consumarsi preferibilmente entro (data)”, che rappresenta la data entro cui un alimento conserva le sue specifiche proprietà (come fragranza, sapore, aroma) se ben conservato.
Per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi (come yogurt e mozzarella), è sufficiente l’indicazione di giorno e mese. Per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma non oltre i diciotto mesi (come maionese, pasta all’uovo, merendine), è sufficiente l'indicazione del mese e dell'anno. Per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi (come pasta, succhi di frutta, conserve, marmellata), è sufficiente l'indicazione dell'anno.
Il TMC è sempre richiesto?
No! Infatti, il termine minimo di conservazione non é obbligatorio per frutta e verdura fresche, vino ed aceto, sale e zucchero, pane e focaccia, prodotti freschi di pasticceria, bevande alcoliche con percentuale di alcol superiore al 10%, caramelle e chewing gum.
Stessa regola vale per i prodotti da banco (come salumi e formaggi) che devono solo riportare la temperatura di conservazione dell'alimento (ad esempio da 0 a 4°C).
Per quali alimenti la Data di Scadenza è regolamentata per legge?
Per latte (eccezion fatta per quello UHT) e prodotti lattieri freschi, formaggi freschi, pasta fresca, nonché carni fresche e prodotti della pesca e dell'acquicoltura freschi, la data di scadenza può essere determinata con decreti dei Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica.
Io commerciante, cosa faccio dei prodotti scaduti?
Titolari e/o gestori di attività commerciali di tipo alimentare possono restituire i prodotti scaduti invenduti ai fornitori delle relative marche. Questa prassi risulta essere un’ottima opportunità per i venditori. Infatti, per ogni articolo reso,
gli stessi ricevono gratuitamente in cambio dai fornitori un altro prodotto dello stesso genere, da rivendere al cliente finale.
Ma occorre fare attenzione! Molti si chiederanno: ma allora come mai certi commercianti preferiscono manomettere la data di scadenza ed incappare in reati puniti per legge anziché approfittare del “benefit” della restituzione a monte?
La risposta è molto semplice se si distingue tra beni rapidamente deperibili, citati sopra, prodotti e direttamente confezionati dallo stesso dettagliante (si pensi a ciò che accade ad esempio nelle macellerie all’interno dei supermercati) e quelli acquistati già imballati dai grossisti (quelli che possono essere restituiti al mittente, per intenderci!). Il primo caso – l’accumulo di scorte rapidamente deperibili invendute – rappresenta un rischio più alto per i venditori che per i grossisti, poiché le scorte di alimenti dopo la data di scadenza non hanno più valore e nessuno potrà sostituirli con merce “nuova”. Di conseguenza le forze dell'ordine avranno il dovere di notificare casi di rigenerazione delle date di scadenza, sostituite da nuove etichette, per così dire, valide.
Bibliografia
Decreto Legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992.
Maglia S., Medugno M., Dalla valle M. - Il codice degli alimenti e delle bevande – Ed. La Tribuna, Piacenza, 1998.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| DLgs 27-01-92 n. 109.pdf | 108.39 KB |




